Statuto dell’Associazione “ReTer - Reti e Territorio”

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE E OGGETTO SOCIALE

Art. 1. Denominazione, durata e sede

È costituita, ai sensi degli artt. 36 ss. del codice civile, nel rispetto della normativa in materia, l'Associazione denominata “ReTer - Reti e Territorio” o anche in breve Reter o ReTer (in seguito: "l'Associazione") con sede in viale della Bella Villa n. 94, nel comune di Roma.

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2. Disposizioni generali

L’Associazione è fondata sull’osservanza di regole democratiche e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati che prevedono il rispetto e la centralità della persona, in armonia con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. Un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio può concorrere in prima persona ai processi decisionali.

L’Associazione ha il dovere di stimolare e sostenere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità. Non può distribuire fra gli associati, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali. Ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale.

Art. 3. Scopi e attività

L’Associazione ha i seguenti scopi:

  • realizzare, promuovere o concorrere alla progettazione e sperimentazione di metodi e sistemi integrati, multidisciplinari, partecipativi, di indagine e ricerca della realtà urbana e territoriale al fine di promuoverne la conoscenza e la trasformazione.
  • produrre, promuovere o concorrere alla diffusione e al riuso di dati territoriali liberi e/o generati in modalità collaborativa e partecipata con pratiche crowdsourcing;
  • promuovere la collaborazione tra le persone, la socialità, la solidarietà, il pluralismo e la partecipazione, l’autorganizzazione, l’autogoverno e la cittadinanza attiva;
  • promuovere la cultura e la condivisione di strumenti e conoscenza, la trasparenza, la tutela dei diritti di libertà di comunicazione/espressione, la difesa della privacy, l’uso di licenze libere, formati aperti, infrastrutture e piattaforme tecnologiche indipendenti e autogestite.

Per la realizzazione dei suoi scopi l’Associazione, a titolo esemplificativo e non tassativo:

  • promuove e realizza iniziative o servizi partecipativi, in proprio o per conto terzi, correlati con l’inclusione sociale, il dialogo interreligioso e interculturale, la riqualificazione urbana e territoriale.
  • promuove la realizzazione, in proprio o per conto terzi, di siti Web e piattaforme online indipendenti, libere e aperte;
  • partecipa, promuove e realizza, anche per conto terzi, studi, progetti, iniziative culturali, convegni, concorsi, proiezioni, mostre, corsi, eventi, contest, campagne di comunicazione, e quant'altro si ritenga funzionale al perseguimento degli scopi sociali;
  • promuove e organizza percorsi formativi ed educativi nel settore della comunicazione, arti visive e audiovisive, digitale e in ogni materia che sia funzionale al perseguimento degli scopi;
  • promuove e organizza progetti per la promozione della mobilità internazionale: gemellaggi, scambi culturali, campi di studio e di lavoro, programmi di volontariato e cooperazione internazionale, stage all’estero;
  • riceve finanziamenti in forma diretta e indiretta ed effettua campagne di raccolta fondi, anche in crowdfunding;
  • compie tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

L’Associazione promuove e realizza collegamenti necessari ed opportuni con comunità, organismi politici, amministrativi, organizzazioni e istituzioni nazionali e sovranazionali. Ha facoltà di istituire collaborazioni, stipulare convenzioni, accordi e partnership con istituti culturali e di ricerca, italiani ed esteri, con enti, istituzioni, associazioni e cooperative; di partecipare ad organismi pubblici in cui sia prevista la presenza di rappresentanze sociali.

L’Associazione può promuovere e partecipare alla costituzione di Fondazioni, Centri Studi, Istituti scientifici e Società consoni alle sue finalità e scopi; partecipare a bandi locali, regionali, europei ed internazionali; prendere in locazione o acquistare beni utili al perseguimento del suo scopo.

L'Associazione potrà inoltre svolgere altre attività previste dalla legislazione vigente, come meglio specificato nel regolamento.

TITOLO II: SOCI

Art. 4. Qualità di socio, criteri per l’ammissione

Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche o giuridiche senza limiti di nazionalità o di età che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e accettino e si impegnino a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’Art. 7 (Recesso).

L'ammissione di un nuovo socio è decisa dal Consiglio Direttivo per richiesta scritta del candidato completa di generalità, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale.

Art. 5. Diritti dei soci

I soci, purché maggiorenni al momento dell'Assemblea, e purché in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto:

  • di voto per eleggere gli organi direttivi dell’Associazione;
  • di essere eletti alle cariche direttive dell’Associazione;
  • di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione;
  • di proporre modifiche statutarie secondo modalità definite da Regolamenti interni.

Tutti i soci hanno diritto:

  • di partecipare alla vita associativa e a tutte le iniziative organizzate dall’Associazione;
  • di usufruire di strumenti e servizi telematici messi a disposizione dall’Associazione;
  • di ricevere le informazioni dell’Associazione.

Art. 6. Doveri dei soci

Tutti i soci hanno il dovere:

  • di osservare lo Statuto e di rispettare i regolamenti e le decisioni degli Organi dell’Associazione;
  • versare nei termini definiti la quota associativa;
  • partecipare alla vita associativa, fornendo il proprio apporto per il perseguimento degli scopi sociali;
  • mantenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato alla correttezza civile e lealtà, nel rispetto della persona e della sua dignità.

Art. 7. Recesso, criteri per l’esclusione.

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione o decesso.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

L'espulsione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 8. Prestazioni degli associati

L’Associazione per il perseguimento dei fini istituzionali può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

TITOLO III: ASSEMBLEA

Art. 9. Organi

Sono organi dell’Associazione:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • il Vicepresidente;

Tutte le cariche sono gratuite ed elettive. Hanno una durata di due anni e sono rinnovabili.

Art. 10. L’Assemblea dei Soci

  1. è l’organo sovrano dell’Associazione e le sue decisioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano i soci;
  2. ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
  3. è composta di tutti i soci; hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con la quota sociale;
  4. può essere ordinaria e straordinaria;
  5. la convocazione potrà provenire dal Presidente, o a seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci;
  6. è indetta dal Presidente con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno della prima e della seconda convocazione), portato a conoscenza dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta ai soci consegnata a mano o a mezzo posta e-mail e pubblicata sul sito internet dell’Associazione nonché affissa nella sede sociale o all'Albo Pretorio del Comune, d'intesa con il Consiglio Direttivo;
  7. le deliberazioni dell’Assemblea sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o comunque quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente (o in sua assenza dal Vicepresidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo eleggerà un Segretario in caso di assenza del Segretario dell’Associazione.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in un numero superiore a quello stabilito dal regolamento.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale, comprendente anche eventuali bilanci e rendiconti, firmato dal Presidente e consultabile da tutti i soci presso la sede sociale e tramite il sito internet.

L'Assemblea ordinaria

  1. è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, affronta le problematiche più rilevanti in riferimento alle finalità che l'Associazione si prefigge;
  2. per le elezioni delle cariche sociali è convocata almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
  3. è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L’Assemblea straordinaria

  1. l'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione;
  2. le deliberazioni sono valide in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti, con il voto favorevole della maggioranza. Nell’ipotesi di scioglimento è valida sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i tre quarti dei soci.

TITOLO IV: CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art.11. Il Consiglio Direttivo

  1. è formato da un minimo dispari di consiglieri eletti dall’Assemblea tra i soci che ne hanno diritto. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il socio con più anzianità di adesione;
  2. resta in carica due anni e tutti i membri sono rieleggibili;
  3. si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei membri;
  4. elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
  5. è investito dei poteri per la gestione dell’Associazione e possiede tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla Legge o dallo Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;
  6. ad esso spetta la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione e del programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta;
  7. stabilisce la quota sociale annuale con delibera valida per l’anno successivo;
  8. può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate relativi alle attività statutarie;
  9. predispone il regolamento interno per l'organizzazione delle varie attività associative;
  10. predispone la programmazione annuale delle attività su proposta del Presidente;
  11. accoglie o respinge le domande dei nuovi soci;
  12. adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di soci.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in un numero superiore a una.

I consiglieri che risultano, senza giustificato motivo, assenti per quattro sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso il quale provvede alla surrogazione dei medesimi. In caso di vacanza, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

Se non vi sono soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Nel caso che la vacanza dei soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, il Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12. Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione:

  1. ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e può compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento;
  2. è il responsabile esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo e ne cura ogni fase attuativa;
  3. dura in carica per due anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vicepresidente. In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente;
  4. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
  5. in casi di particolare necessità e urgenza adotta provvedimenti, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;
  6. soprintende alle attività dell'Associazione e alla esecuzione delle delibere degli Organi sociali;
  7. controlla la correttezza della gestione economica in relazione alle norme di Legge e Statuto;
  8. propone delle modifiche al presente Statuto;
  9. garantisce nelle attività il perseguimento dei fini statutari e degli obiettivi associativi, coordina le attività dell’Associazione sottoponendole alla valutazione e alla ratifica del Consiglio Direttivo;
  10. può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Consiglio in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti;
  11. può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti;
  12. firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
  13. nomina, di concerto con Consiglio, i responsabili dei dipartimenti, dei progetti e dei settori.

Art. 13. Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario

  1. può essere nominato dal Consiglio Direttivo nell’ambito dello stesso Consiglio o fra i soci; dura in carica due anni e la sua carica è rinnovabile.
  2. assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell’Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Tesoriere

  1. può essere nominato dal Consiglio Direttivo nell’ambito dello stesso Consiglio o fra i soci; dura in carica due anni e la sua carica è rinnovabile;
  2. è responsabile della regolare tenuta della contabilità sociale e della consistenza della cassa e dei beni di proprietà dell’Associazione;
  3. può emettere i mandati di pagamento, che dovranno essere autorizzati dal Consiglio direttivo e firmati dal Presidente o dal Vicepresidente;
  4. predispone il bilancio preventivo e consuntivo e redige la relazione al bilancio annuale.

È possibile affidare i due incarichi di tesoriere e segretario a un solo socio.

Art. 14. Il Vicepresidente

  1. è nominato dal Consiglio Direttivo nell’ambito dello stesso Consiglio e dura in carica due anni; la sua carica è rinnovabile. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e ne coadiuva le attività.

TITOLO V: PATRIMONIO

Art. 15. Patrimonio e finanziamento

Il Patrimonio Sociale dell’Associazione è costituito da:

  1. quote e contributi versati dai Soci;
  2. eredità, donazioni;
  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche, Istituti di credito, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e consulenze;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria o sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi siano essi persone fisiche o giuridiche;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva saranno accantonati in un fondo utilizzato nell’esercizio successivo ma non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla Legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. È sancita la non trasmissibilità della quota associativa, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.

TITOLO VI: NORME FINALI

Art. 16. Anno sociale

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto economico-finanziario annuale accompagnato da una breve relazione. Il rendiconto, preventivo e consuntivo e relativa relazione sono a disposizione dei Soci, prima della definitiva approvazione dell’Assemblea, presso la sede sociale per trenta giorni continuativi oltre che attraverso il sito Internet.

Art.17. Scioglimento Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'Art. 10. L’Assemblea dei Soci determinerà le modalità di liquidazione o impedimento e nominerà due liquidatori scelti tra i Soci o terzi. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, dopo la liquidazione, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 18. Altri riferimenti

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento, nonché alle vigenti Norme di Legge ed ai principi generali dell’Ordinamento Giuridico Italiano.

Letto, confermato e sottoscritto dai Soci Fondatori in Roma il giorno 14 aprile 2017

Stefano Simoncini, Felice Zingarelli, Luciano De Bonis, Monica Capalbi, Giulio De Petra